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Studio Legale

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Al Sig. Sindaco del Comune di Napoli

    Onorevole R.R. Iervolino

                                                                                  Al Direttore Generale del Comune di Napoli

                                                                                        Onorevole Luigi Massa

Al Direttore della Funzione Pubblica del        .  Comune di Napoli dr Maida            

                   .                                                                                        

Atto formale di diffida e costituzione in mora

 

PREMESSO CHE

-          L’art. 40 del  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) disciplina i criteri per la stipula e l’incidenza dei Contratti collettivi nazionali e integrativi;

-          Il comma 3° del suddetto art. 40 sancisce che: “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.”

-          Il comma 4° dell’art. in esame sancisce, altresì:.” Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

-          In data 10.04.2008 le OO.SS maggiormente rappresentative a livello di Comparto (regioni ed Autonomie Locali) tra cui il C.S.A., e l’ARAN hanno proceduto alla sottoscrizione del CCNL del suddetto Comparto avente incidenza giuridica 2006/2009 e validità economica/biennio 2006/2007;

-          L’articolo 2, e più segnatamente i commi 1° 2° e 3°, del summenzionato CCNL sancisce: “ C/1° Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica. --- C/2°. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. --- C/3°. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.

-          L’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), a preventiva tutela dei pubblici bilanci, con espressa Circolare del 17.04.2008 ha chiarito a tutti gli Amministratori pubblici: ““Si rammenta agli Enti che, a seguito della stipula del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto l’11.04.08,  così come previsto dall’ art. 2, comma 3 del medesimo CCNL (che su questo punto non innova la disciplina già prevista dai precedenti CCNL), sono tenuti ad effettuare il pagamento degli arretrati contrattuali entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione definitiva. Il pagamento rientra tra gli adempimenti a carattere vincolato ed automatico e dunque eventuali ritardi nella corresponsione delle nuove retribuzioni e dei relativi conguagli potrebbero creare le condizioni per l’insorgenza di una eventuale responsabilità dei datori di lavoro, non limitata al solo profilo degli interessi legali.”

-          Nonostante quanto innanzi a tutt’oggi, ossia ad oltre 30 giorni dalla stipula del CCNL, sono state disattese le previsioni di cui al CCNL nonché disposizioni impartite dall’ANCI per quanto attiene la   corresponsione dei maturati e dovuti arretrati a tutti i dipendenti del Comune di Napoli, cosi concretando la violazione di norma contrattuale a carattere vincolante ed automatico, ossia conseguente danno economico per i dipendenti comunali  aventi diritto;

-          Tale condotta è stata, come da atti (allegati) resi pubblici e controfirmati dalle SS.VV. nelle rispettive qualità di responsabili di Codesta Amministrazione e rappresentanti delle OO.SS. CGIL CISL e UIL, aggravata dalla  stipula di” intese”, ovvero anche in forza di “accordi” raggiunti al di fuori della Delegazione Trattante Aziendale (ex art. 40 D. Legislativo 165/2001) e, quindi, in palese violazione delle disposizioni contrattuali, che illegittimamente, rimanderebbero il pagamento dei dovuti arretrati ai dipendenti dell’Ente Comune di Napoli a: “entro e non oltre il 15 giugno 2008”; rilevando che nell’ambito della prefata “intesa/accordo/stipula” si è concordato, altresì, all’infuori della deputata Sede negoziale su istituti  contrattuali che afferiscono la competenza esclusiva della Delegazione Trattante Aziendale.

 

                RITENUTO

pertanto, che il comportamento dell’Amministrazione intimata, e dalle SS.VV nella specie rappresentata, sia illegittimo, in quanto contrario alla norma legislativa, contrattuale, e persino costituzionale, le quali, in uno ed  in ogni caso, sanciscono:

  1. la corresponsione, entro e non oltre il giorno 11 maggio 2008, degli arretrati contrattuali a tutti i dipendenti del Comune di Napoli, in quanto legittimamente maturati e pertanto obbligatoriamente corrispondibili da Codesta Amministrazione che reiterando la mancata attribuzione dei medesimi agli aventi diritto concreta la violazione di un vincolo contrattuale;
  2. l’illegittimità di intese/accordi raggiunti in contrasto con quanto prescritto dal CCNL, al di fuori del legittimo Tavolo di Delegazione Trattante dai rappresentanti di Codesta Amministrazione e solo una parte delle organizzazioni sindacali e delle R.S.U. che non costituiscono l’intero plenum abilitato alla negoziazione, quindi  alla sottoscrizione di accordi afferenti gli interessi dei lavoratori del Comune di Napoli, nel caso di specie invalidati;
  3. La violazione dell’art. 39 della Costituzione, dell’art. 28 della legge 300/70, e delle indicate norme legislative e contrattuali, in quanto tali illegittimi accordi/intese sono stati raggiunti per mezzo di comportamenti tenuti da tutti i responsabili della trattativa decentrata che hanno determinato l’esclusione del C.S.A e di una cospicua parte delle R.S.U., tra cui quelle di riferimento del predetto C.S.A., che, in uno, hanno (come da atti allegati) più volte invitato Codesta Amministrazione a riunire, anche per la corresponsione degli arretrati che trattasi, la Delegazione Trattante Aziendale tutt’oggi non convocata;  

 

INVITA E DIFFIDA

 

Le parti aventi responsabilità per competenza, a corrispondere  immediatamente, ossia entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente istanza, e comunque con le spettanze del mese di maggio 2008, gli arretrati contrattuali, cosi come disposto dall’art. 2 del CCNL 2006/2009, ovvero biennio economico 2006/2007, stipulato in data 10.04.2008; a convocare, parallelamente, la Delegazione Trattante Aziendale onde riportare le relazioni sindacali nell’ambito dell’esclusivo Tavolo negoziale e quindi risanare gli squilibri e le illegittimità concretate con l’indicata “intesa/accordo”.

Si rappresenta che, in difetto di adempimento, i rappresentanti dell’Amministrazioni intimata saranno ritenuti in mora, con ogni conseguenza di legge e decorrenza degli interessi economici di mora e rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondere ai dipendenti del Comune aventi diritto, sui quali, tra l’altro, grava un danno biologico e morale derivante da illegittimi accordi che i dipendenti in parola hanno subito a causa del mancato rispetto delle relazioni sindacali e della normativa contrattuale che abilita alla negoziazione in rappresentanza dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonoimie Locali, nel cui ambito il CSA e le R.S.U di riferimento sono stato esclusi ancorché maggiormente rappresentativi e legittimati alla trattativa.