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Studio Legale
Avv. Sergio Turrà
Patrocinio Magistrature Superiori
Napoli - Via G. Sanfelice, 24
Tel. E Fax 0815513354
Al Sig. Sindaco del Comune di Napoli
Onorevole R.R. Iervolino
Al Direttore Generale del Comune di Napoli
Onorevole Luigi Massa
Al Direttore della Funzione Pubblica del . Comune di Napoli dr Maida
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Atto formale di diffida e costituzione in mora
- L’art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) disciplina i criteri per la stipula e l’incidenza dei Contratti collettivi nazionali e integrativi;
- Il comma 3° del suddetto art. 40 sancisce che: “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.”
- Il comma 4° dell’art. in esame sancisce, altresì:.” Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
- In data 10.04.2008 le OO.SS maggiormente rappresentative a livello di Comparto (regioni ed Autonomie Locali) tra cui il C.S.A., e l’ARAN hanno proceduto alla sottoscrizione del CCNL del suddetto Comparto avente incidenza giuridica 2006/2009 e validità economica/biennio 2006/2007;
- L’articolo 2, e più segnatamente i commi 1° 2° e 3°, del summenzionato CCNL sancisce: “ C/1° Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica. --- C/2°. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. --- C/3°. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
- L’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), a preventiva tutela dei pubblici bilanci, con espressa Circolare del 17.04.2008 ha chiarito a tutti gli Amministratori pubblici: ““Si rammenta agli Enti che, a seguito della stipula del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto l’11.04.08, così come previsto dall’ art. 2, comma 3 del medesimo CCNL (che su questo punto non innova la disciplina già prevista dai precedenti CCNL), sono tenuti ad effettuare il pagamento degli arretrati contrattuali entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione definitiva. Il pagamento rientra tra gli adempimenti a carattere vincolato ed automatico e dunque eventuali ritardi nella corresponsione delle nuove retribuzioni e dei relativi conguagli potrebbero creare le condizioni per l’insorgenza di una eventuale responsabilità dei datori di lavoro, non limitata al solo profilo degli interessi legali.”
- Nonostante quanto innanzi a tutt’oggi, ossia ad oltre 30 giorni dalla stipula del CCNL, sono state disattese le previsioni di cui al CCNL nonché disposizioni impartite dall’ANCI per quanto attiene la corresponsione dei maturati e dovuti arretrati a tutti i dipendenti del Comune di Napoli, cosi concretando la violazione di norma contrattuale a carattere vincolante ed automatico, ossia conseguente danno economico per i dipendenti comunali aventi diritto;
- Tale condotta è stata, come da atti (allegati) resi pubblici e controfirmati dalle SS.VV. nelle rispettive qualità di responsabili di Codesta Amministrazione e rappresentanti delle OO.SS. CGIL CISL e UIL, aggravata dalla stipula di” intese”, ovvero anche in forza di “accordi” raggiunti al di fuori della Delegazione Trattante Aziendale (ex art. 40 D. Legislativo 165/2001) e, quindi, in palese violazione delle disposizioni contrattuali, che illegittimamente, rimanderebbero il pagamento dei dovuti arretrati ai dipendenti dell’Ente Comune di Napoli a: “entro e non oltre il 15 giugno 2008”; rilevando che nell’ambito della prefata “intesa/accordo/stipula” si è concordato, altresì, all’infuori della deputata Sede negoziale su istituti contrattuali che afferiscono la competenza esclusiva della Delegazione Trattante Aziendale.
RITENUTO
pertanto, che il comportamento dell’Amministrazione intimata, e dalle SS.VV nella specie rappresentata, sia illegittimo, in quanto contrario alla norma legislativa, contrattuale, e persino costituzionale, le quali, in uno ed in ogni caso, sanciscono:
Le parti aventi responsabilità per competenza, a corrispondere immediatamente, ossia entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente istanza, e comunque con le spettanze del mese di maggio 2008, gli arretrati contrattuali, cosi come disposto dall’art. 2 del CCNL 2006/2009, ovvero biennio economico 2006/2007, stipulato in data 10.04.2008; a convocare, parallelamente, la Delegazione Trattante Aziendale onde riportare le relazioni sindacali nell’ambito dell’esclusivo Tavolo negoziale e quindi risanare gli squilibri e le illegittimità concretate con l’indicata “intesa/accordo”.
Si rappresenta che, in difetto di adempimento, i rappresentanti dell’Amministrazioni intimata saranno ritenuti in mora, con ogni conseguenza di legge e decorrenza degli interessi economici di mora e rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondere ai dipendenti del Comune aventi diritto, sui quali, tra l’altro, grava un danno biologico e morale derivante da illegittimi accordi che i dipendenti in parola hanno subito a causa del mancato rispetto delle relazioni sindacali e della normativa contrattuale che abilita alla negoziazione in rappresentanza dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonoimie Locali, nel cui ambito il CSA e le R.S.U di riferimento sono stato esclusi ancorché maggiormente rappresentativi e legittimati alla trattativa.